APPROFONDIMENTI

Assicurazione professionale per medici: proteggere sé stessi nella libera professione

La professione di medico, sia svolta in ambito ospedaliero sia come libera professione, per caratteristiche proprie comporta una serie di responsabilità. 

I rischi professionali per i medici sono più elevati rispetto ad altri tipi di mestieri in quanto si è quotidianamente a contatto con malattie, infortuni, invalidità e morte, che spesso possono essere influenzati dall’operato di questi professionisti.

Proprio per questo motivo, è obbligatorio non solo per i medici ma anche per tutti gli operatori sanitari, compresi dentisti e paramedici, stipulare un’assicurazione professionale medico.

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Assicurazione professionale medico: che cos’è la polizza RC

La polizza RC professionale per medici è un’assicurazione che copre la responsabilità civile verso terzi nel caso di sinistri a carico del medico durante lo svolgimento della sua attività professionale, sia a causa di danni di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale.

È diventata obbligatoria nel 2014, ma in breve tempo ci sono state delle modifiche sostanziali. Già nel 2017, con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017), c’è stata una vera e propria rivoluzione della gestione della responsabilità sanitaria.

Prima del 2017, infatti, l’obbligo di assicurazione RC professionale riguardava principalmente i liberi professionisti, ovvero quei medici che esercitavano al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o in regime di libera professione all’interno di tali strutture.

Con la Gelli-Bianco ci sono state delle modifiche sostanziali che hanno portato all’obbligo dell’assicurazione anche i medici dipendenti, ma solo per la colpa grave. Pertanto, la situazione attuale è così strutturata:

  • Medici dipendenti: devono stipulare una polizza RC professionale che copra la colpa grave per attività svolte in regime extra-contrattuale all’interno delle strutture sanitarie.
    L’assicurazione è obbligatoria solo per coprire la colpa grave, dato che le strutture sanitarie sono responsabili per i danni derivanti da colpa lieve.
  • Medici liberi professionisti: continuano ad essere obbligati a stipulare una polizza RC professionale che copra sia la colpa lieve che grave, per le attività svolte sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie.
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie: devono avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, inclusi i danni causati dal personale che opera al loro interno.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medici: come funziona

La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è fondamentale per comprendere le dinamiche legali e assicurative dei medici nel loro esercizio professionale.

Responsabilità contrattuale

Quando un medico stabilisce un accordo diretto con il paziente, si parla di responsabilità contrattuale. In questo caso, il medico è tenuto a rispondere sia per colpa lieve che per colpa grave. 

Questo tipo di responsabilità è tipico dei medici che lavorano nel proprio studio privato, dove ogni interazione con il paziente si basa su un contratto diretto. 

Anche all’interno delle strutture sanitarie, può verificarsi un rapporto contrattuale se il medico e il paziente stipulano un accordo specifico per un intervento o una cura, utilizzando la struttura solo come luogo di esecuzione. In questi casi, la responsabilità del medico è totale e comprende entrambe le tipologie di colpa.

Responsabilità extracontrattuale

Diverso è il caso della responsabilità extracontrattuale, che si applica quando il medico opera all’interno delle strutture sanitarie senza un contratto diretto con il paziente. 

In questo caso, il medico è responsabile solo per colpa grave. Questo tipo di responsabilità è prevalente per i medici dipendenti pubblici, che per definizione operano con un rapporto extracontrattuale con i pazienti. 

Per esempio, un medico che presta servizio in pronto soccorso senza avere una conoscenza pregressa del paziente risponde solo per colpa grave. 

La prescrizione in caso di responsabilità medica extracontrattuale è di cinque anni e l’onere della prova spetta al paziente che deve dimostrare l’errore sanitario.

I massimali e retroattività della RC professionale medico

Il massimale è l’importo massimo che un’assicurazione è disposta a pagare per un sinistro o per l’insieme dei sinistri che si verificano durante un determinato periodo di tempo, di solito un anno. 

Nelle polizze di responsabilità civile professionale per medici, il massimale rappresenta la somma massima che l’assicuratore pagherà per coprire i danni causati dall’assicurato nell’esercizio della sua attività professionale.

Con il regolamento attuativo alla Gelli-Bianco, entrato in vigore nel 2024, sono stati indicati anche i massimali minimi per sinistro e per anno: 

  • Attività non chirurgiche: massimale minimo 1 milione di euro per sinistro e 3 milioni per anno.
  • Attività chirurgiche, comprendenti anche ortopedia, anestesiologia e parto: massimale minimo 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.

La retroattività indica, invece, il periodo precedente alla data di inizio della polizza durante il quale gli atti professionali svolti sono comunque coperti, purché le richieste di risarcimento per tali atti siano presentate durante la validità della polizza. 

Con il regolamento attuativo del 2024, la retroattività minima delle coperture assicurative per i medici è fissata a 10 anni.

Quali elementi valutare prima di stipulare una polizza RC professionale

Al di là degli obblighi di legge, avere una buona polizza è un elemento fondamentale per vivere in modo sereno la propria attività. 

I massimali e la retroattività sono definiti per legge, ma può essere opportuno valutare se ampliare i minimi a seconda del tipo di attività specifica che si svolge e i rischi a cui si va incontro.

Inoltre, anche la franchigia, che è la quota fissa che non viene coperta dall’assicurazione e che rimane a carico del medico, è un elemento importante da valutare: un importo di franchigia più basso offre una maggiore protezione finanziaria, riducendo l’esborso personale in caso di danno.

La polizza, anche quando non obbligatorio per legge, dovrebbe coprire sia la responsabilità contrattuale che extracontrattuale, garantendo protezione per entrambe le colpe, lieve e grave, a seconda del tipo di rapporto con il paziente. Inoltre, è essenziale verificare che la polizza copra tutte le specifiche attività svolte dal medico, comprese quelle più rischiose come interventi chirurgici complessi o specializzazioni particolari.

Per il medico libero professionista non è semplice districarsi in questo mondo: collaborare con cooperative come Global Care, che forniscono personale medico in partita IVA alle strutture sanitarie pubbliche e private, può rappresentare un vantaggio significativo. 

Queste cooperative offrono agevolazioni e consulenza specifica per la copertura assicurativa, permettendo ai professionisti sanitari di operare con maggiore sicurezza e serenità, sapendo di avere una protezione adeguata contro i rischi legati alla loro attività quotidiana.

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